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Statuto del Partito Nuovi Villaggi

 

 


Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito un Partito con la denominazione " PARTITO NUOVI VILLAGGI" (d'ora in avanti "Partito").

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Art. 2 - SEDE

Il Partito ha sede in Via Sabattini n.63, 40050 Monte San Pietro (Bo). Potranno essere istituite sedi secondarie e uffici in Italia ed all'estero.

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Art. 3 - SCOPO

Il Partito non ha scopo di lucro e si propone di svolgere un'attività d'utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli iscritti, ed in modo particolare: Rendere consapevoli le persone del grave pericolo di auto distruzione a cui il genere umano va incontro se continuerà a sviluppare i sistemi sociali, politici ed economici attualmente diffusi; Rendere consapevoli le persone che per un sano e migliore sviluppo della specie umana sulla terra e per allontanare il pericolo della sua auto distruzione occorre proporre e realizzare democraticamente dei sistemi alternativi a quelli attuali, che siano più equilibrati, rassicuranti e da tutti condivisibili; Rendere consapevoli le persone che la creazione di Nuovi Villaggi, secondo i principi promossi dall'Associazione Nuovi Villaggi, é il giusto metodo da adottare per realizzare un sano e migliore sviluppo della specie umana sulla terra e per allontanare il pericolo della sua auto distruzione; Raccogliere i necessari consensi elettorali proponendo la costruzione dei Nuovi Villaggi; Modificare le carte costituzionali mediante le procedure previste dalle regole in materia, il tutto in modo pacifico e manifesto, al fine di rendere possibile il finanziamento, lo studio e la realizzazione dei Nuovi Villaggi; Votare, per il territorio della nazione, provvedimenti che siano in sintonia con i principi di base dei Nuovi Villaggi.

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Art. 4 - DURATA

Il Partito è costituito a tempo indeterminato.

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Art. 5 - SIMBOLI E NOME

Il simbolo del Partito é rappresentato dal simbolo grafico dell'Associazione Nuovi Villaggi, con sede in Monte San Pietro (BO), Via Sabattini 63, Codice Fiscale 9122 785 0376, come rappresentato nel disegno che é allegato con il N° 1.

L'uso del nome "Nuovi Villaggi" adottato del Partito e l'uso del simbolo sono soggetti alle condizioni stabilite dall'Associazione Nuovi Villaggi nella lettera che è allegata con il N° 2. Il senso delle condizioni espresse in detta lettera é così sintetizzato: "Qualora, a seguito del proprio insindacabile giudizio, l'Associazione Nuovi Villaggi ritenesse che l'attività del Partito si fosse allontanata dallo scopo dell'Associazione, e lo comunicasse ufficialmente per iscritto al Partito, in tal caso, il Partito é impegnato a modificare immediatamente il proprio nome ed il proprio simbolo in maniera tale da non più assomigliare ai precedenti".

Il segno cromatico, allegato con il N° 3, è pure un simbolo del Partito e può essere usato alle condizioni espresse nello stesso allegato.

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Art. 6 - GLI ISCRITTI

Possono iscriversi al Partito tutte le persone in età di almeno 18 anni che ne condividano e ne accettino le finalità.

La domanda d’iscrizione deve essere indirizzata al Segretario del Partito il quale, entro il sesto mese successivo, si pronuncia sull'accettazione o meno della stessa dandone tempestiva notizia all’interessato.

L’iscrizione al Partito inizia nell'anno in cui viene accettata.

Gli iscritti sono tenuti ad accettare le decisioni degli organi sociali ed a rispettare lo Statuto e il Regolamento del Partito.

I Consiglieri del Partito sono considerati a tutti gli effetti iscritti, senza l’obbligo di versare le quote annuali.

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Art. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L’iscritto può in qualsiasi momento recedere dall’iscrizione al Partito, dandone comunicazione scritta al Segretario del Partito. Il recesso ha effetto dalla data della comunicazione.

Il primo Ottobre di ogni anno gli iscritti che non hanno ancora versatola quota per l’anno in corso decadono automaticamente dallo stato di iscritti al Partito.

Il versamento in ritardo della quota annuale è considerato come una nuova domanda di iscrizione e il Segretario del Partito, entro il sesto mese successivo dal ricevimento del pagamento, si pronuncia sull'accettazione o meno sulla nuova domanda di iscrizione, dandone tempestiva notizia all’interessato. La nuova iscrizione al Partito inizia nell'anno in cui viene accettata.

Con delibera assembleare l’iscritto può essere escluso dal Partito nel caso di fatti gravi; e, in particolare, qualora scompaia (art. 48 c.c.), sia dichiarato assente (art. 49 e ss. c.c.), sia dichiarato interdetto o inabilitato, sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale, subisca condanna ad una pena detentiva passata in giudicato, non inferiore a tre anni. Entro il sesto mese successivo alla notifica, l’escluso può impugnare il provvedimento di esclusione davanti all'autorità giudiziaria del competente foro di Bologna, (art. 24 c.c.).

L'iscritto che recede o che è escluso, non ha diritto di ripetere le quote versate né ha diritti sul patrimonio del Partito.

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Art. 8 - ORGANI

Gli organi del Partito sono:

I Villaggi,
Le Assemblee Annuali dei Villaggi,
I Capi Villaggio,
L'Assemblea Annuale del Partito,
L’Assemblea Straordinaria del Partito,
Il Consiglio,
Il Segretario del Partito,
Il Consiglio dei Probiviri,
Il Collegio dei Revisori dei conti.

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Art. 9 - IL VILLAGGIO

Due o più persone regolarmente iscritte al Partito, possono formare un Villaggio, nominarne il Capo e chiederne il riconoscimento al Segretario, che si riserva di concederlo entro sei mesi dalla domanda.

Salvo quanto disposto nell’ultimo capoverso, gli iscritti al Partito non possono essere membri contemporaneamente di più di un Villaggio.

L’insieme dei Consiglieri del Partito in carica costituiscono di fatto un Villaggio denominato “Villaggio del Consiglio” e il Consigliere di maggiore età ne è di fatto il Capo con la prerogativa della non revocabilità. Il “Villaggio del Consiglio” non tiene l’Assemblea Annuale del Villaggio, il suo Capo ha diritto di voto nelle Assemblee del Partito ed il suo voto è conteggiato per tanti voti quanti sono i Consiglieri in carica. Il Capo del “Villaggio del Consiglio”, ai fini dell’esercizio del voto nelle Assemblee del Partito può, per iscritto, delegare al voto un componente del Consiglio. I Consiglieri in carica, membri del “Villaggio del Consiglio”, possono anche far parte di un altro Villaggio, ma uno solo, sia come membri che come Capi.

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Art. 10 - IL CAPO-VILLAGGIO

I compiti del Capo Villaggio sono i seguenti: Promuovere sul territorio, insieme ai membri del proprio Villaggio, lo scopo del Partito; Organizzare l’Assemblea Annuale del Villaggio; Esercitare il voto nelle Assemblee del Partito.

Se un Capo Villaggio viene a mancare per decesso, il suo Villaggio é considerato estinto.

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Art. 11 - L’ASSEMBLEA ANNUALE DEL VILLAGGIO

Il Villaggio tiene l’Assemblea Annuale il giorno 20 Novembre (o, se festivo, il primo giorno successivo non festivo).

Solo i Villaggi riconosciuti dal Segretario possono validamente tenere l’Assemblea Annuale. È esclusivo compito del Capo Villaggio convocare ed organizzare l’Assemblea Annuale del Villaggio, comunicando con il necessario anticipo ai membri del Villaggio la data, l’ora ed il luogo della riunione.

Se il Capo Villaggio non convoca l’Assemblea Annuale, il Villaggio è considerato estinto.

Perché l'Assemblea Annuale sia validamente costituita occorre l’intervento di almeno due (2) membri.

L’Assemblea Annuale del Villaggio è presieduta dal Capo Villaggio o da altro membro scelto a maggioranza fra i convenuti.

Fine unico dell’Assemblea Annuale del Villaggio è l’elezione o la riconferma del Capo Villaggio nonché la determinazione del numero di membri che, essendo presenti, hanno firmato il registro di voto.

Saranno considerati validi, nell’Assemblea Annuale del Villaggio, solo i voti dei membri che alla data dell’Assemblea risulteranno regolarmente iscritti al Partito.

Se un iscritto al Partito appare come votante all’Assemblea Annuale di due o più Villaggi, il suo voto sarà considerato nullo in tutti quei Villaggi.

Il voto è palese.

In nessun caso e per nessun motivo è ammesso il voto per delega.

l'Assemblea Annuale del Villaggio delibera con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti si considera eletto come Capo Villaggio il candidato di maggiore età.

Chi presiede l’Assemblea Annuale del Villaggio deve firmare il Verbale ed il Registro di Voto, e deve farli pervenire al Segretario del Partito mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno entro e non oltre il 30 Novembre dello stesso anno, fa fede la data postale d’invio.

In mancanza dell’Assemblea Annuale del Villaggio o nel caso il Verbale ed il Registro di Voto siano inviati al Segretario del Partito oltre il 30 Novembre, il Villaggio è considerato estinto.

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Art. 12- ASSEMBLEA ANNUALE DEL PARTITO

Sono di competenza dell'Assemblea Annuale del Partito solamente le seguenti materie:

Approvazione del rendiconto economico-finanziario;
Definizione della quota annuale;
Modifiche del Regolamento;
Elezione dei Consiglieri;
Esclusione dal Partito di iscritti per gravi e fondati motivi;
Nomina del Consiglio dei Probiviri;
Nomina del Collegio dei Revisori contabili.

L'Assemblea Annuale del Partito si tiene ogni anno il 20 Febbraio (o, se festivo, il primo giorno successivo non festivo) nel luogo e all'ora comunicati dal Segretario del Partito a tutti i Capi Villaggio mediante lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno non oltre il 5 del medesimo mese.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario del Partito, alla comunicazione di cui sopra provvede il Consigliere di maggiore età attualmente disponibile.

Nell’Assemblea Annuale del Partito intervengono e hanno diritto di voto solo i Capi Villaggio eletti nelle immediatamente precedenti Assemblee Annuali dei loro Villaggi.

I Consiglieri del Partito intervengono all’ Assemblea Annuale del Partito, senza diritto di voto.

Fa eccezione il Consigliere di maggiore età, o il Consigliere da lui delegato al voto, che, se presenti, hanno diritto di voto per il Villaggio del Consiglio.

Presiede l’Assemblea Annuale del Partito il Consigliere di maggiore età, o, in assenza, altra persona scelta a maggioranza tra i convenuti.

L'Assemblea Annuale del Partito s’intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Capi Villaggio presenti.

Nell’Assemblea Annuale del Partito il singolo voto del Capo Villaggio é conteggiato per tanti voti quanti sono i membri regolarmente iscritti al Partito che hanno validamente firmato il Registro di Voto nell’immediatamente precedente Assemblea Annuale del Villaggio.

Indipendentemente dal numero di membri regolarmente iscritti al Partito che abbiano validamente firmato il Registro di voto nell’immediatamente precedente Assemblea Annuale del Villaggio, il voto del Capo Villaggio nelle Assemblee Annuali del Partito non potrà mai superare il valore di (60) sessanta.

Nell’Assemblea Annuale del Partito il singolo voto del Consigliere, Capo del Villaggio del Consiglio, o il singolo voto del Consigliere da lui delegato, è conteggiato per tanti voti quanti sono i Consiglieri in carica.

Il voto de Capi Villaggio nell’Assemblea Annuale del Partito é espresso in modo palese, in nessun caso e per nessun motivo è ammesso il voto per delega.

L’Assemblea Annuale del Partito delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Consigliere Capo del Villaggio del Consiglio, ovvero quello del Consigliere da lui delegato al voto, oppure, in loro assenza, quello del Capo Villaggio di maggiore età.

Il verbale dell’Assemblea Annuale del Partito, redatto e sottoscritto da chi la ha presieduta, é inviato in copia, entro i 15 giorni successivi, mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, all'Associazione Nuovi Villaggi.

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Art. 13- ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL PARTITO

L’Assemblea Straordinaria del Partito ha i massimi poteri ed in particolare sono di sua esclusiva competenza le seguenti materie: Modifiche del Consiglio del Partito in corso di carica; Modifiche allo Statuto; Delibera di scioglimento del Partito, Nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.

Le Assemblee Straordinarie del Partito possono essere tenute ogni anno, unicamente nel periodo dal 20 Febbraio al 19 Novembre inclusi. Non possono quindi essere tenute nel periodo dal 20 Novembre incluso al 19 Febbraio incluso dell’anno successivo.

L’Assemblea Straordinaria del Partito è convocata dal Consigliere del Partito di maggiore età mediante lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno inviata ai Capi Villaggio con un preavviso di almeno 15 giorni.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui si tiene l’Assemblea Straordinaria del Partito e l’elenco delle materie da trattare.

Con le modalità di cui sopra, un’Assemblea Straordinaria del Partito é convocata da parte del Consigliere del Partito di maggiore età, nel termine massimo di trenta giorni, da quando ne faccia richiesta il Segretario del Partito; ovvero due Consiglieri; o ancora un numero di Capi Villaggio che insieme rappresentino un decimo del totale dei membri dei Villaggi riconosciuti: percentuale calcolata sulla base dei membri che hanno controfirmato il Registro di Voto nelle ultime Assemblee dei Villaggi, più il numero dei Consiglieri in quanto membri del Villaggio del Consiglio.

Indipendentemente dal numero di membri che abbiano validamente firmato il Registro di voto, ai fini del sopra citato conteggio, ogni Villaggio potrà essere contato come massimo per (60) sessanta iscritti.

Quando vengano a mancare tutti i Consiglieri, un’Assemblea Straordinaria del Partito, con il solo fine di eleggere un nuovo Consiglio, é convocata dal Segretario del Partito; ovvero, in sua mancanza, da uno qualunque dei Capi Villaggio.

I Consiglieri del Partito intervengono all’Assemblea Straordinaria del Partito senza diritto di voto.

Fa eccezione il Consigliere di maggiore età, o il Consigliere da lui delegato al voto che, se presenti, hanno diritto di voto per il Villaggio del Consiglio.

Presiede l’Assemblea Straordinaria del Partito il Consigliere di maggiore età, o, in assenza, altra persona scelta a maggioranza tra i convenuti.

L’Assemblea Straordinaria del Partito si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Capi Villaggio presenti.

Il voto nell’Assemblea Straordinaria del Partito é espresso in forma palese e in nessun caso e per nessun motivo è ammesso il voto per delega.

Nell’Assemblea Straordinaria del Partito il singolo voto del Capo Villaggio é conteggiato per tanti voti quanti sono i membri regolarmente iscritti al Partito che hanno validamente firmato il Registro di Voto nell’immediatamente precedente Assemblea Annuale del Villaggio.

Indipendentemente dal numero di membri regolarmente iscritti al Partito che abbiano validamente firmato il Registro di voto, il voto del Capo Villaggio nelle Assemblee Straordinarie del Partito non potrà mai superare il valore di (60) sessanta.

Nell’Assemblea Straordinaria del Partito il singolo voto del Consigliere, Capo del Villaggio del Consiglio, o il singolo voto del Consigliere da lui delegato al voto, è conteggiato per tanti voti quanti sono i Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese con la maggioranza dei voti espressi, e in caso di parità di voti, é decisivo il voto del Consigliere Capo del Villaggio del Consiglio, ovvero, quello del Consigliere da lui delegato al voto, oppure, in loro assenza, quello del Capo Villaggio di maggior età.

Il verbale dell’Assemblea Straordinaria del Partito, redatto e sottoscritto da chi la ha presieduta, é inviato in copia, entro i 15 giorni successivi, mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno all'Associazione Nuovi Villaggi.

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Art. 14 - IL CONSIGLIO DEL PARTITO

Il Consiglio del Partito viene votato ed eletto per lista, ogni biennio, nell’Assemblea Annuale del Partito con le modalità ivi vigenti, e ciò a decorrere dall’anno 2009.

Il Consiglio eletto dura in carica due anni , e cioè dal giorno successivo a quello dell’elezione fino alla data dell’Assemblea Annuale del Partito del biennio seguente.

Nell’Assemblea Annuale del Partito dedicata all’elezione del Consiglio, ogni Capo Villaggio ha facoltà di proporre al voto una lista di Consiglieri da eleggere, che non deve contenere più di sette voti, pena la nullità.

Il Consiglio si riunisce quando il Consigliere di maggiore età lo convoca, o quando almeno due Consiglieri lo richiedono al Consigliere di maggiore età, che deve convocarlo al massimo entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei Consiglieri in carica, ed in caso di parità, prevale il voto del Consigliere di maggiore età.

Il Consiglio, in corso di carica, può essere modificato parzialmente o totalmente da una decisione dell’Assemblea Straordinaria del Partito.

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Art. 15 - SEGRETARIO DEL PARTITO

Il Segretario del Partito è eletto dal Consiglio del Partito e dura in carica fino a revoca da parte del Consiglio stesso, o per proprie dimissioni.

Al Segretario del Partito competono l’amministrazione ordinaria e straordinaria, e la rappresentanza legale del Partito.

In particolare spetta al Segretario del Partito:

Accettare le domande d’iscrizione al Partito;
Accettare la creazione di Villaggi;
Decidere e coordinare le attività del Partito tenendone informato il Consiglio;
Predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea Annuale del Partito;
Proporre all'approvazione dell’Assemblea Annuale del Partito eventuali modifiche al Regolamento;
Acquistare, vendere e permutare beni immobili e mobili;
Stipulare mutui e concedere garanzie reali relativamente ai beni del Partito;
Concedere fideiussioni e garanzie equivalenti;
Scegliere quali persone debbano rappresentare il Partito nelle liste elettorali.

Durante il periodo del suo incarico il Segretario del Partito é responsabile in solido per tutte le obbligazioni assunte dal Partito.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano il Partito i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto del Partito.

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Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di un massimo di tre membri.

Il Collegio dei Revisori controlla l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi del Partito, con ogni potere d'accertamento e d'ispezione, illustrando all'Assemblea Annuale del Partito, con una relazione, le risultanze di bilancio.

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Art. 17 - CONSIGLIO DEI PROBI VIRI

Il consiglio dei Probi-viri è composto di un massimo di tre membri.

Il consiglio dei Probi-viri svolge un'attività di controllo interno del Partito e di consulenza.

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Art. 18 - RENDICONTO

Al termine dell'esercizio annuale, l'Assemblea Annuale approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Segretario del Partito.

L'eventuale avanzo di gestione è reinvestito nell'esercizio delle attività del Partito.

In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli Iscritti, neppure in forme indirette.

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Art. 19 - RISORSE ECONOMICHE

Il Partito trae le proprie risorse da:

Quote annuali degli iscritti;
Erogazioni liberali degli iscritti o di terzi;
Eredità, donazioni e legati;
Contributi dello Stato;
Proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento dello scopo del Partito;
Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Tutte le suddette entrate costituiscono il patrimonio del Partito.

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Art. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Partito è formato da quanto descritto nell' articolo precedente.

Gli iscritti non hanno alcun diritto sul patrimonio del Partito ne durante la sua vita, ne in caso di suo scioglimento.

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Art. 21 - ESERCIZIO E BILANCIO

Gli esercizi hanno inizio il giorno 1 Gennaio e terminano il giorno 31 Dicembre d'ogni anno.

È compito del Segretario del Partito predisporre il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, eventualmente corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

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Art. 22 - SCIOGLIMENTO

Il Partito si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinari del Partito che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Partito, il patrimonio che residua dopo la fase di liquidazione è devoluto ad enti o associazioni aventi finalità non di lucro.

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Art.23 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'

Oltre che dallo Statuto, le attività del Partito ed il funzionamento dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento.

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Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

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Sito ufficiale del "Partito Nuovi Villaggi"
pagina:

"Lo Statuto"

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